Centro Studi Economie Sostenibili

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Titolo I: Principi costitutivi

Articolo 1. Costituzione

Col presente statuto si costituisce l' associazione non riconosciuta Centro Studi Economie Sostenibili (CSES).

Il Centro Studi Economie Sostenibili è indipendente, aconfessionale, apartitica, e costituita senza limiti di tempo.

Non ha scopo di lucro.

CSES agisce nelle persone dei propri soci, i quali devono attenersi agli scopi e ai metodi di cui nel presente statuto.

Articolo 2. Scopi

Scopo dell' associazione è quello di svolgere un' attività di ricerca, studio e informazione su temi delle economie sostenibili, nella convinzione che ciò contribuisca alla diffusione dei valori dello sviluppo sostenibile.

Il CSES dedica particolare attenzione all' analisi, alla comprensione ed alla soluzione delle problematiche legate alla cooperazione allo sviluppo e alo sviluppo economico locale.

Articolo 3. Metodi

CSES si attiva esclusivamente mediante comportamenti razionali e perseguendo un metodo scientifico.

Lo svolgimento di ciascuna attività avviene nel rispetto dell' ordinamento giuridico italiano, delle regole democratiche di convivenza e dialogo civili.

CSES ripudia qualsiasi comportamento o posizione, tenuti da soci o da esterni, contrario a questo statuto.

Articolo 4. Attività

L' attività di ricerca, studio e informazione di CSES consiste di:

  1. Raccolta ed analisi di informazioni rilevanti per gli scopi dell' associazione provenienti da mezzi di comunicazione italiani e internazionali, pubblici e privati, da fonti di stampa, diffusione radiotelevisiva, radiofonica, telematica etc.

  2. Organizzazione di convegni, conferenze, tavole rotonde e dibattiti, e partecipazione agli stessi.

  3. Mantenimento ed aggiornamento di un sito ufficiale di CSES accessibile mediante la rete Internet che rappresenti l'associazione e ne documenti l' operato.

  4. Diffusione delle informazioni riguardanti le attività di CSES, i risultati delle stesse e gli scopi dell' associazione, mediante pubblicazione od ogni altro mezzo.

Qualsiasi attività intrapresa nel nome di CSES nelle persone dei suoi soci deve perseguire esclusivamente gli scopi di cui all' art.2, attenendosi scrupolosamente ai metodi di cui all' art.3.

Titolo II: Organi    

Articolo 5. Quadro degli Organi

CSES è composta dai soci che si riuniscono nelle Assemblee dei soci, da un Tesoriere e da un Direttivo, formato da tre dei soci.

L' ammissione dei nuovi soci è decisione da prendersi senza formalità.

Il Direttivo è formato da tre dei soci, eletti con scadenza annuale, con scrutinio pubblico o segreto, tra tutti i soci; ogni socio ha fino a 3 preferenze per eleggere il Direttivo e una preferenza per il tesoriere, che viene votato contestualmente al direttivo.

L'elezione del direttivo avviene con le seguenti modalità:

  1. Sono eletti i tre soci candidati che ottengono il maggior numero di preferenze.

  2. Se il numero degli aventi uguali preferenze è maggiore di due ma vi è un primo eletto, si procede ad ulteriore elezione esclusivamente tra gli aventi pari preferenze. In caso di nuova parità di voti i membri del Direttivo in carica votano due volte.

  3. Se il numero degli aventi uguali preferenze è maggiore di tre e non vi è un primo eletto, le votazioni si ripetono finché non si rientra nella situazione di cui alle lettere a) o b).

Articolo 6. Doveri dei soci

Ai soci è richiesto un contributo frutto di attività proprie di studio, informazione e organizzazione che attenga alle tematiche trattate ed alle iniziative prese da CSES; il contributo di ognuno viene assunto di propria iniziativa ed in autonomia per svolgere attività ideativa sostanziale.

Articolo 7. Assemblee dei soci

Le Assemblee dei soci prendono tutte le decisioni che concernono lo svolgimento delle attività di CSES, l' ammissione di nuovi soci, il rinnovo del direttivo (art.5) e la modifica dello statuto.

Articolo 8. Assemblea Partecipativa

L'Assemblea Partecipativa si riunisce, fisicamente o per via telematica, su convocazione del direttivo, e decide sull' ordine del giorno proposto dal direttivo. Con la comunicazione di convocazione, il direttivo informa sinteticamente i soci delle questioni di cui all' Ordine. La comunicazione deve giungere all' indirizzo dei soci almeno sette giorni prima del giorno della convocazione di una riunione fisica, o tre giorni prima della convocazione di una riunione telematica.

Ogni socio può proporre una modifica all' Ordine del giorno, che, per essere valida deve giungere al direttivo almeno due giorni prima del giorno della convocazione. L' Assemblea Partecipativa si svolge con la discussione su ogni punto dell' Ordine del giorno e la votazione a maggioranza dei presenti, i quali possono farsi delegare nell' esercizio del voto dai soci assenti. Il voto è pubblico a meno che l' Assemblea non decida diversamente.

In caso di parità il voto si ripete ad oltranza. L' Assemblea Partecipativa non può essere sciolta prima di aver votato su ogni punto all' Ordine del giorno.

Articolo 9. Assemblea Differita

Quando non siano espressi almeno cinque tra voti diretti e delegati nel corso dell' Assemblea Partecipativa, quest' ultima non si tiene e si svolge l' Assemblea Differita. I direttori ne danno immediata comunicazione a tutti i soci.

Salvo giustificati e gravi motivi i soci debbono esprimere il loro voto sulle questioni dell' O.d.G. entro 3 giorni dalla comunicazione dell'assemblea differita. Salvo l'impegno a cercare la massima convergenza su tutte le questioni poste dall' O.d.G. in caso di parità di voti la votazione si riparte tra i direttori se la questione oggetto della votazione esige una soluzione in tempi ristretti; in caso contrario si ripete la votazione fino al raggiungimento di una maggioranza. La mancata espressione del voto comporta, salvo i motivi di cui sopra, la perdita del diritto per la questione proposta; il voto mancato verrà conteggiato di diritto ed a tutti gli effetti come facente parte della maggioranza uscita dalla votazione.

Articolo 10. Direttivo

Il Direttivo ha funzioni di indirizzo, di rappresentanza e di coordinamento delle attività dei soci.

Articolo 11. Doveri del Direttivo

I componenti del Direttivo devono:

  1. Rappresentare in giudizio e di fronte a terzi CSES (art. 36 Codice Civile).

  2. Convocare e presiedere le Assemblee Partecipativa ed, eventualmente, Differita, proponendo un ordine del giorno; le assemblee devono essere convocate tenendo conto della disponibilità della maggioranza dei soci.

  3. Coordinare le attività dei soci di CSES nell' organizzazione e nello svolgimento delle attività.

Articolo 12. Tesoriere e fondo comune

l tesoriere, eletto dai soci, amministra il fondo comune della 'associazione (art.37C.c.). Il fondo è costituito dai conferimenti dei soci e dalle somme erogate a qualsiasi titolo da persone fisiche o giuridiche che non contrasti con i principi ispiratori dell'associazione. Il fondo deve essere utilizzato solo in esecuzione delle attività, attraverso i metodi e per gli scopi di cui al presente Statuto.

Art. 13. Espulsione dei soci

Il comportamento non conforme al presente Statuto, o comunque dannoso per l' associazione, può essere sanzionato con l' espulsione da CSES su votazione delle Assemblee secondo le formalità ordinarie di cui agli articoli 7,8,9.

Vale come espulso il socio che non adempia ai doveri dell'articolo 6 dopo essere stato ammonito dall'Assemblea.

Titolo III: Disposizioni finali    

Articolo 14. Mezzi di comunicazione

Per ogni attività di CSES, la medesima validità è da ritenersi per le comunicazioni scritte a mezzo stampa e a mezzo telematico.

La comunicazione di convocazione dell' Assemblea Partecipativa, dell' Assemblea Differita e la comunicazione di modifica dell' Ordine del giorno possono farsi anche oralmente al destinatario.

Articolo 15. Modifiche allo statuto

Lo statuto può essere modificato solamente con mozione votata dalla maggioranza assoluta dei soci iscritti, in Assemblea Partecipativa.

Articolo 16. Termini

In casi gravi di necessità ed urgenza, il direttivo può derogare ai termini di cui agli articoli 7 e 8.
 

 


 

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